Che cos'è
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.
A chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Gli interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).
Vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Questa possibilità riguarda anche gli interventi
- di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR)
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli
Riferimenti
- Provvedimento del 20 luglio 2021
- Provvedimento del 30 marzo 2021 - pdf
- Provvedimento del 22 febbraio 2021 - pdf
- Risoluzione n. 83 del 28/12/2020 - pdf
- Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 - pdf
- Provvedimento del 12 ottobre 2020
- Provvedimento dell'8 agosto 2020
- Circolare n. 24 dell'8 agosto 2020 - pdf
- Risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020 - pdf
- Guida - pdf
- Faq
- Risposte alle istanze d‘interpello relative al Superbonus
Indicazioni per applicazione bonus in fattura
Si riportano qui di seguito le indicazioni operative fornite dall'Agenzia delle Entrate (circolare n.18 del 03 luglio 2020, punto 5) e dall'associazione Assosoftware (FAQ del 06 luglio 2020) in merito all'applicazione del bonus in fattura.
- Indicare obbligatoriamente il codice fiscale del soggetto che intende fruire del bonus
=> necessario per attestazione della spesa sostenuta in fase di dichiarazione dei redditi - Riportare gli importi imponibili al lordo dello sconto applicato.
=> gli imponibili del documento non devono essere influenzati dall'agevolazione applicata per il bonus - Riportare lo sconto applicato all'interno della sezione sconto/maggiorazione riferita al totale documento.
=> In tal modo l’imponibile non verrà modificato, come stabilito dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, e lo sconto influirà solo sul totale del documento. - Anche se non esplicitamente richiesto, indicare nella "Causale" della fattura il riferimento normativo relativo al bonus
=> sconto praticato in base all’Art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34 - Nel pagamento riportare solo il totale effettivamente ricevuto
Applicazione bonus 110% in fattura con sistema Fattutto
- Riportare nell'oggetto della fattura la dicitura Sconto praticato in base all’Art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34
- Riportare il codice fiscale del soggetto che intende fruire del bonus
- Riportare gli importi imponibili al lordo dello sconto applicato per il bonus
- Riportate lo sconto applicato, per la fruizione del bonus, all'interno della sezione sconto/maggiorazione riferita al totale documento
- Accendere il flag "Non considerare lo sconto nel totale documento" per ottenere un Totale documento senza considerare lo sconto e un Netto a pagare che invece consideri lo sconto.
Questa opzione agisce esclusivamente sul tracciato XML che verrà inoltrato allo SdI, mentre nel calcolo a video e nella stampa di cortesia del documento l'importo del Totale documento è comprensivo dello sconto.
La fattura che il cliente riceverà nel suo cassetto fiscale sarà in ogni caso quella inviata al servizio SdI. - Nel pagamento riportare solo il totale effettivamente ricevuto
- Salvare le modifiche apportate
Applicazione Bonus su documento commerciale
Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di applicazione del Bonus sul documento commerciale, richiedono ulteriori approfondimenti poiché di difficile interpretazione. Inoltre, l'associazione Assosoftware ha fornito chiare indicazioni di dettaglio per la sola compilazione della Fattura Elettronica.
Questo articolo ti è stato utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo