Ritenuta del 4%
Il condominio in qualità di sostituto d’imposta deve operare una ritenuta del 4% all’atto del pagamento sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (ritenuta a titolo d'acconto).
La ritenuta è calcolata sul totale imponibile complessivo della fattura e detratta dal totale documento.
Le prestazioni, a titolo esemplificativo, assoggettate alla ritenuta d'acconto sono quelle eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, oppure quelle per l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio.
Per applicare la ritenuta, le fatture si devono riferire ad un contratto, dove i servizi o la posa in opera sono prevalenti rispetto alla fornitura di beni.
Se fosse prevalente la fornitura di beni, si tratta di una normale fattura di vendita, che non deve essere assoggettata a ritenuta.
"..La ritenuta prevista dall'articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non si applica ai corrispettivi pagati in dipendenza di forniture di beni con posa in opera,
qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. circolare n. 37 del 2006)...."
La ritenuta del 4% deve essere applicata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi resi da soggetti non residenti, qualora abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
La ritenuta del 4% non si applica:
- sui corrispettivi pagati per forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene
- sui corrispettivi di prestazioni d'opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo, anche occasionale (per esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri) perché questi sono assoggettati alla ritenuta del 20%
- sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condomìni pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal decreto legge n. 78 del 2010 (pari, dal 1° gennaio 2015, all’8%).
Come si gestisce in Fattutto
Create la fattura per il condominio ed impostate il flag "Soggetto a ritenuta" per ogni riga di servizio soggetta a ritenuta.
Aprite la sezione "Contributi e detrazioni" e compilate i dati richiesti, indicando la ritenuta di acconto del 4% sul 100% di imponibile e la causale del pagamento (se non sapete quale indicare chiedete al vostro commercialista o al condominio).
La ritenuta così impostata verrà calcolata ed esposta nei dati di Riepilogo della fattura.
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